Scaricare film o canzoni da internet per uso personale non è reato
ROMA - Scaricare da internet film, musica o programmi tutelati dal
diritto d'autore non è reato se questo non implica alcun guadagno
economico. Lo spiega la Terza sezione penale della Corte di Cassazione
che ha annullato la condanna a tre mesi e 10 giorni di reclusione
inflitta dalla Corte d'Appello di Torino a due giovani che avevano
scaricato e condiviso in rete tramite un computer di una associazione
studentesca del Politecnico di Torino file musicali, film e software
protetti da copyright. I due ragazzi condannati dalla corte torinese
avevano sviluppato una cosiddetta "rete p2p" (peer to peer) per
scambiare file con altre persone collegate a internet. Il sistema era
semplice: bastava collegarsi via Ftp (File transfer protocol) ad un
server istallato nel computer di un'associazione studentesca del
Politecnico di Torino. Per poter ottenere le chiavi d'accesso occorreva
condividere la propria 'scorta' di musica, film, videogiochi o
software.
Tutto
spesso protetto dalla legge sul diritto d'autore. Una filosofia di
scambio "do ut des", diffusissima su internet, che permetteva a tutti
di scaricare file gratis dalla rete. Secondo i giudici piemontesi i due
giovani autori di questo sistema di scambio file 'au pair' erano
colpevoli di aver violato agli articoli 171 bis e 171 ter della legge
sul diritto d'autore (n. 633/41) che punisce chi, "a scopo di lucro",
diffonde o duplica file e contenuti multimediali protetti da copyright.
Ma l'attività dei due imputati - spiega la Suprema Corte nella sentenza
n.149 depositata lo scorso 9 gennaio - non aveva alcun "fine di lucro",
e quindi non si configurava l'effettiva violazione della legge. "I
giudici di merito - si legge nelle motivazioni della sentenza - hanno
erroneamente attribuito all'imputato una attività di duplicazione dei
programmi e di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, poiché
la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si
collegavano con il sito Ftp e da esso, in piena autonomia, prelevavano
i file e nello stesso ne scaricavano altri.
Doveva essere
esclusa l'esistenza del fine di lucro da parte degli imputati in
potendosi ravvisare una mera attività di scambio". Non solo, anche in
relazione al sequestro, in casa di uno degli imputati, di un software
per generare codici seriali per registrare illegalmente software
protetti da copyright, "doveva escludersi ogni fine commerciale". Per
questo motivo i giudici di Piazza Cavour, rilevando che "le operazioni
di 'download' sul server Ftp di materiale informatico non coincide con
le ipotesi criminose fatte dai giudici torinesi", e che per "scopo di
lucro" deve intendersi "un fine di guadagno economicamente apprezzabile
o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, e che non
può identificarsi con un vantaggio di altro genere", ha annullato senza
rinvio la condanna per i due ragazzi che sono stati prosciolti
definitivamente.
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