Consulta: Per violenza sessuale il carcere non è più necess

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Consulta: Per violenza sessuale il carcere non è più necess

Messaggiodi Aragorn il 22 lug 2010, 12:33

Roma - Il carcere preventivo per gli indagati di reati sessuali non è più obbligatorio e subito si scatenano le reazioni negative contro la Corte Costituzionale che ha stabilito il principio. La Consulta, infatti, ha bocciato le norme in materia di misure cautelari, entrate in vigore l’anno scorso, nelle parti in cui escludono la facoltà del giudice, chiamato a esprimersi su indagati per violenza sessuale, atti sessuali con minori e induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, di decidere se applicare la custodia cautelare in carcere o un altro tipo di misura cautelare anche quando questo sia opportuno alla luce di «specifici elementi acquisiti».
Fra le prime, e negative, reazioni alla sentenza della Consulta quella particolarmente dura è quella di Mara Carfagna, ministro delle Pari opportunità. «La Corte Costituzionale sbaglia - è sicura Carfagna - Chi stupra donne e bambini merita il carcere. L’intervento della Corte è giustificazionista, lontano dal sentire dei cittadini, e, purtroppo, ci allontana, sebbene di poco, dalla strada verso il rigore e la tolleranza zero contro i crimini sessuali che questa maggioranza ha intrapreso sin dall’inizio della legislatura». La decisione della Consulta preoccupa anche Telefono Rosa. «Mi chiedo - afferma la presidente Gabriella Carnieri Moscatelli - se in un momento in cui scorre sangue a fiotti per le donne, persone che si macchiano di questi reati debbano essere rimessi in giro. Come ci cauteliamo?».
A sollevare il caso di fronte alla Consulta erano stati i gip di Belluno e Venezia nonché il tribunale del riesame di Torino. Con la sentenza di ieri (relatore Giuseppe Frigo) ha ricordato che il «tratto saliente» del regime della custodia cautelare «conforme al quadro costituzionale» è quello di «non prevedere automatismi né presunzioni». Ma esige, anzi, che «le condizioni e i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta». Dunque, «per quanto odiosi e riprovevoli - si legge ancora nella sentenza - i fatti che integrano i delitti in questione ben possono essere e in effetti spesso sono meramente individuali, e tali, per le loro connotazioni, da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo e rigidamente con la massima misura».
Secondo la Corte, dunque, la norma impugnata viola l’articolo 3 della Costituzione fra l’altro «per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti in questione a quelli concernenti i delitti di mafia», l’articolo 13, primo comma, «quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale», e l’articolo 27, secondo comma, «in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena»

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«Non tutto quel ch'è oro brilla,
Né gli erranti sono perduti;
Il vecchio ch'è forte non s'aggrinza,

le radici profonde non gelano.
Dalle ceneri rinascerà un fuoco,
L'ombra sprigionerà una scintilla;
Nuova sarà la lama ora rotta,
E re quei ch'è senza corona.»

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