di patrix78 il 11 nov 2009, 17:40
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N. 36856/01 R.G.N.R.
N. 74678/02 R.G. GIP
TRIBUNALE DI NAPOLI
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Sezione XXI
ORDINANZA CAUTELARE
Il Giudice dr. Raffaele Piccirillo,
sulla richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere presentata dai Pubblici
Ministeri dottori Alessandro Milita e Giuseppe Narducci in data 17 febbraio 2009, integrata con
trasmissione atti in data 27 febbraio 2009, 13 maggio 2009, 7 luglio 2009, 27 ottobre 2009 nei
confronti di:
COSENTINO Nicola, nato a Casal di Principe il 2 gennaio 1959, ivi residente in Corso Umberto I
n. 44
INDAGATO
del delitto di cui all'artt. 110, 416 bis - I, II, III, IV, V, VI ed VIII comma, C.P., perché non
essendo inserito organicamente ed agendo nella consapevolezza della rilevanza causale
dell’apporto reso e della finalizzazione dell’attività agli scopi dell’associazione di tipo mafioso
denominata “clan dei casalesi” - promossa e diretta da Antonio BARDELLINO (fino al 1988),
da Francesco SCHIAVONE di Nicola, detto “Sandokan”, da Francesco BIDOGNETTI e da
Vincenzo DE FALCO (dal 1988 al 1991) e infine da Francesco SCHIAVONE di Nicola e da
Francesco BIDOGNETTI - dopo l’arresto di questi ultimi due, da Michele Zagaria e Iovine
Antonio, quali esponenti di vertice, tuttora latitanti, della fazione facente capo alla famiglia
Schiavone e da Bidognetti Domenico, Bidognetti Aniello, Bidognetti Raffaele, Guida Luigi,
Alfiero Nicola, Setola Giuseppe e Cirillo Alessandro, quali componenti apicali che si
avvicendavano alla guida della fazione facente capo alla famiglia Bidognetti (nei cui confronti
si procede separatamente) che, operando sull’intera area della provincia di Caserta ed altrove,
si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione dei seguenti scopi:
• il controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi
settori imprenditoriali e commerciali;
• il rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative;
• l'acquisizione di appalti e servizi pubblici;
• l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero
esercizio del voto, procurando voti a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di
consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle
attività degli organismi politici rappresentativi locali;
• il condizionamento delle attività delle amministrazioni pubbliche, locali e
centrali;
• il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari,
finanziarie e commerciali degli ingenti capitali derivanti dalle attività delittuose,
sistematicamente esercitate (estorsioni in danno di imprese affidatarie di pubblici e privati
appalti e di esercenti attività commerciali, traffico di sostanze stupefacenti, truffe, riciclaggio
ed altro);
• assicurare impunità agli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche con la
corruzione, di organi istituzionali;
• l'affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata non solo
attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminose rivali nel tempo e la
repressione violenta dei contrasti interni ma altresì attraverso condotte stragiste e
terroristiche;
• il conseguimento, infine, per sè e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi
ingiusti;
in particolare contribuiva, con continuità e stabilità, sin dagli anni ’90, a rafforzare vertici ed
attività del gruppo camorrista facente capo alle famiglie Bidognetti e Schiavone (dal quale
sodalizio riceveva puntuale sostegno elettorale in occasione delle elezioni a cui il Cosentino
partecipava quale candidato divenendo consigliere provinciale di Caserta nel 1990, consigliere
regionale della Campania nel 1995, deputato per la lista Forza Italia nel 1996 e, quindi,
assumendo gli incarichi politici prima di Vice Coordinatore e poi di Coordinatore del partito
Forza Italia in Campania, anche dopo aver terminato il mandato parlamentare nel 2001)
attraverso le seguenti condotte :
• garantendo il permanere dei rapporti tra imprenditoria mafiosa, amministrazioni pubbliche e
comunali;
• assicurando il perpetuarsi delle dinamiche criminali economiche,
esemplificativamente esercitando indebite pressioni nei confronti di enti prefettizi per
incidere, come nel caso della ECO4 s.p.a., sulle procedure dirette al rilascio delle
certificazioni antimafia in situazioni nelle quali erano ravvisabili elementi ostativi al rilascio
delle certificazioni stesse ovvero attivandosi ancora, con enti prefettizi e/o strutture del
Ministero dell’Interno, al fine di impedire, come nel caso del Comune di Mondagrone, il
corretto dispiegarsi della procedura finalizzata allo scioglimento dell‘ente locale per
infiltrazione mafiosa;
• creando e co-gestendo monopoli d’impresa in attività controllate dalle famiglie
mafiose, quali l’ECO4 s.p.a., e nella quale il Cosentino esercitava – in posizione
sovraordinata a Giuseppe Valente, Michele Orsi e Sergio Orsi – il reale potere direttivo e di
gestione, così consentendo lo stabile reimpiego dei proventi illeciti, sfruttando dette attività di
impresa per scopi elettorali, anche mediante l’assunzione di personale e per diverse utilità;
Condotta delittuosa avvenuta in provincia di Caserta sin dall’ inizio degli anni ’90 e
perdurante.
1. Coordinate giuridiche della collusione politico – mafiosa
La contestazione cautelare formulata a carico di Nicola Cosentino nel capo G) della richiesta del
P.M. impone alcune premesse di tenore squisitamente tecnico – giuridico, fondamentali per
chiarire il criterio che ha guidato la lettura del materiale investigativo e la selezione degli
elementi rilevanti....
omissis
....Orientando l’ottica verso indici di allarme maggiormente personalizzati, non può omettersi di
considerare: il consolidamento e la continuità dei rapporti criminali che hanno agevolato il
Cosentino nella sua carriera politica; la pluralità di competizioni elettorali nelle quali il
Cosentino risulta essere stato sostenuto dall’organizzazione criminale; il rilievo strategico e di
lungo termine del contributo documentato dalle indagini qui compendiate; la persistenza del
debito di gratitudine verso un’organizzazione cui egli deve (almeno in parte) le sue fortune.
Tutti questi dati inducono a ritenere allo stato insussistente la ‘prova contraria’ capace di
vincere la presunzione relativa di cui alla norma citata.
E’ per definizione insuperabile la presunzione di esclusiva adeguatezza della misura custodiale
carceraria.
Sospensione dell’esecuzione
Essendo accertato in atti lo status di parlamentare rivestito dall’indagato, l’esecuzione della
presente ordinanza è subordinata alla condizione che sia rilasciata dalla Camera dei Deputati
l’autorizzazione prevista dall’articolo 4 della legge 20 giugno 2003 n. 140.
L’autorizzazione sarà richiesta da questo Giudice ai sensi e nelle forme previste dagli artt. 4
comma 2 e 5 della legge citata.
P.Q.M.
Letti gli artt. 291 e ss. c.p.p.,
applica all’indagato Nicola Cosentino, nato a Casal di Principe il 2 gennaio 1959, ivi residente
in Corso Umberto I n. 44, la misura della custodia cautelare in carcere.
Letti gli artt. 4 e 5 della legge 20 giugno 2003 n. 140,
sospende l’esecuzione del presente provvedimento e contestualmente dispone la trasmissione di
copia dell’atto al Signor Presidente della Camera dei Deputati con richiesta di apposita
autorizzazione.
Si riserva di trasmettere a detta Autorità gli ulteriori atti depositati ai sensi dell’articolo 291
c.p.p., ove ciò risulti necessario ai fini della richiesta autorizzazione.
Trasmette copia della presente ordinanza ai Pubblici Ministeri richiedenti, dottori Alessandro
Milita e Giuseppe Narducci.
Napoli, 7 novembre 2009
Il Giudice
dr. Raffaele Piccirillo
Ragazzi il testo integrale lo tolgo chi lo vuole me lo chieda in privato e lo mando per e-mail... chi me l'ha passata ha detto che non sa se può essere già resa in pubblico...
Ultima modifica di
patrix78 su 11 nov 2009, 18:23, modificato 2 volte in totale.
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