La Cassazione: «In galera nomadi recidivi che barano sul nom

ROMA (29 ottobre) - Linea dura della Cassazione contro i nomadi che forniscono false generalità e hanno precedenti penali. La suprema Corte ha deciso che in questi casi non è possibile patteggiare la pena e ottenere così la sospensione condizionale, come previsto dalla scelta del rito alternativo. In pratica, secondo gli ermellini, commettono uno sbaglio i giudici che - dicendo sì alla pena patteggiata - non mandano in galera i giovani zingari sorpresi più volte a rubare e a dare poi sempre nome e cognome falsi e diversi.
In particolare, Piazza Cavour ha dato ragione al ricorso del procuratore generale della Corte di appello di Bologna che ha protestato contro la concessione del patteggiamento e della pena sospesa - da parte del Tribunale di Bologna nel 2004 - a una nomade di origine slava colta in flagrante, più volte, a rubare in appartamenti. La donna - arrestata più volte - aveva declinato ben cinque diversi nomi, anni e luoghi di nascita. Ad avviso del procuratore era "illogico" concederle il patteggiamento e la sospensione della pena dal momento che «l'incertezza sull'effettiva identità dell'imputata, già condannata o denunciata con diverse generalità, si pone in insanabile dissidio con la possibilità di ritenere a ragione veduta che si asterrà dal commettere ulteriori reati».
Questo punto di vista è stato condiviso dalla Cassazione che sottolinea come nei confronti di «un soggetto straniero che non risulti avere stabile dimora in Italia, che non sia stato compiutamente identificato e che sia già stato condannato o denunciato anche con diverse generalità» non può «essere formulato un giudizio prognostico favorevole» in base al quale concedere il patteggiamento e la condizionale.
Con queste motivazioni, la quarta sezione penale della Cassazione - con la sentenza 39852 - ha annullato la sentenza di patteggiamento della nomade e ha ordinato che sia sottoposta al processo ordinario senza alcun beneficio.
fonte il messaggero
In particolare, Piazza Cavour ha dato ragione al ricorso del procuratore generale della Corte di appello di Bologna che ha protestato contro la concessione del patteggiamento e della pena sospesa - da parte del Tribunale di Bologna nel 2004 - a una nomade di origine slava colta in flagrante, più volte, a rubare in appartamenti. La donna - arrestata più volte - aveva declinato ben cinque diversi nomi, anni e luoghi di nascita. Ad avviso del procuratore era "illogico" concederle il patteggiamento e la sospensione della pena dal momento che «l'incertezza sull'effettiva identità dell'imputata, già condannata o denunciata con diverse generalità, si pone in insanabile dissidio con la possibilità di ritenere a ragione veduta che si asterrà dal commettere ulteriori reati».
Questo punto di vista è stato condiviso dalla Cassazione che sottolinea come nei confronti di «un soggetto straniero che non risulti avere stabile dimora in Italia, che non sia stato compiutamente identificato e che sia già stato condannato o denunciato anche con diverse generalità» non può «essere formulato un giudizio prognostico favorevole» in base al quale concedere il patteggiamento e la condizionale.
Con queste motivazioni, la quarta sezione penale della Cassazione - con la sentenza 39852 - ha annullato la sentenza di patteggiamento della nomade e ha ordinato che sia sottoposta al processo ordinario senza alcun beneficio.
fonte il messaggero